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PREFAZIONE

 

L'Amministrazione de' boschi e delle foreste venne fra noi istituita nel 1811; e con decreto de' 20 gennaio di quell' anno fu messa sotto la esclusiva dipendenza del Ministro delle finanze (a).
Nel 1819 per un decreto reale de' 18 ottobre l' Amministrazione di boschi e foreste fu aggregata al Demanio pubblico, e restò, come quello, fralle attribuzioni della real Segreteria di Stato delle finanze (b).

Posteriormente con un decreto reale de' 26 novembre 1821 il filmo delle acque e foreste fu aggregato alla Direzione generale di ponti e strade (a); ed indi un altro decreto de' 21 febbraio 1822 stabilì che la Direzione generale di ponti e strade, alla quale il ramo di acque e foreste erasi unito, dipendesse dalla real Segreteria di Stato delle finanze (b). .
In seguito di questa unione fu fatta la organizzazione della mentovata Direzione generale; e con decreto de' 25 febbraio 1826 (c) fu essa istituita, ne' Reali Dominj di qua del faro sotto 'la immediata ed esclusiva dipendenza del Ministro segretario di stato delle finanze, col titolo di Direzione generale di ponti e strade, e delle. acque e foreste, e della caccia.
Una legge era stata emanata à 18 ottobre 1819, intorno la economia silvana, pel Regno intero delle due Sicilie ; ma avendo l'esperienza mostrato che i risultamenti di utilità nell'universale non avean pienamente corrisposto a sagrifizi de' diritti di proprietà che quella legge inponea, fu essa di sovrano comandamento richiamata a novello esame.
Indi pe' Reali Domini di qua del faro venne fuori à 21 agosto 1826 una legge novella, la quale con decreto dè 26 marzo 1827 fu poi applicata anche à reali domini di là del faro (a)

LEGGI FORESTALI EMANATE dal REGNO DELLE DUE SICILIE

(a) Estratto del decreto de' 20 gennaio 1811.
Art. 1. I boschi e foreste del nostro Regno, e ,tutto ciò che ha rapporto alle pesche riservate, e di provento fiscale, saranno l'oggetto di un' Amministrazione particolare che porterà il nome di Amministrazione generale delle acque e foreste, e che verrà compresa fra le attribuzioni del nostro Ministro delle finanze.

(b) Estratto del decreto de' 18 ottobre 1819.
Art. 1. Le Amministrazioni generali del pubblico Demanio ( una pe' dominj al di quà, e l'altra per quelli al di là del Faro) alle quali è affidata la gestione de' beni demaniali, la conservazione e miglioramento de' boschi, della caccia, e della pesca ch' è di proprietà dello Stato ne' nostri dominj, al di qua del faro, saranno sotto la dipendenza del nostro Ministro delle finanze.
(b) Estratto del decreto de' 26 novembre 1821.
Art. 2. Il ramo delle acque e foreste, dipendente dalla Direzione generale del Demanio pubblico, sarà riunito alla Direzione generale di ponti e strade.
(c) Estratto del decreto- de' 21 febbraio 1822.
Art. 1. La Direzione generale di ponti e strade, alla quale per effetto del nostro real decreto de' 26 novembre 1821 si è aggiunto il ramo delle acque e foreste, di cui fan parte i prodotti della caccia, dipenderà dalla nostra real Segreteria di Stato delle finanze.
(c) Il decreto de' 25 febbraio 1826 è stato inserito in continuazione del presente manuale nel foglio segnato (A). Le principali disposizioni di esso relativamente al servizio del ramo forestale sono le seguenti:
1. La istituzione di un Consiglio composto dal Segretario generale, e dagl'Ispettori generali forestali , e preseduto dl Direttore generale di ponti e strade e dell' acque e foreste e della caccia.

Degl' Ispettori generali l'ultimo di nomina vi fa da Segretario (art, 26 ).
2. In ogni capoluogo di provincia vi è un Ispettore ( art. 27 ),
3.° Ogni provincia è divisa in circondarj silvani , a ciascun de' quali è addetto un guardia generale ( art. 28 ).
4.° Vi sono brigadieri, e guardie a piedi, addetti alla custodia de' boschi dello Stato; brigadieri, e guardie a cavallo, componenti le brigate mobili forestali ( art. 30 e 41).

(a) Il Decreto de' 26 marzo 1827 col quale furono estese alla Sicilia le disposizioni della legge forestale già emanata pei reali domini di quà del Faro trovasi inserito nella presente raccolta al N. CIII pag. 309.